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PRIMO PIANO

CONOSCERE PER DELIBERARE E CONOSCERE PER SCRIVERE

14 Ottobre 2012 REDAZIONE PRIMO PIANO 32


di Andrea Guenna
Alessandria –
Si leggono un sacco di balle in merito al dissesto del Comune di Alessandria. Ci rivolgiamo a voi, cari lettori, certi che, a differenza dei lettori di certi fogliacci ormai irrimediabilmente illeggibili e di certi siti di marchettari incapaci, sapete leggere e ragionare molto bene, per cui ci limitiamo a citare l’articolo del decreto dove c’è scritto che il dissesto non lo delibera la Corte dei Conti ma l’Ente interessato, nel nostro caso il Comune.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162
Articolo 246
Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
3. L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’articolo 141, comma 3.
4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all’articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell’organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

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