COME CONCEDERE AD UNA SOCIETÀ DI COSTRUZIONI LA POSSIBILITÀ DI EDIFICARE SENZA ATTENDERE NESSUNO STRUMENTO URBANISTICO.
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I MISTERI DEL PALAZZO DEL PANETTO
(quarta parte)
di Franco Traverso
Novi Ligure (AL) – Ai primi di Settembre del 2006 la convenzione tra comune e Simaf era sottoscritta per il Comune di Novi dall’ingegner Ravera (e non dall’architetto Serra che aveva evidenziato molti punti pericolosi in quella convenzione, e che nel frattempo era andata pure lei in ferie). La convenzione é formata da un preambolo che descrive lo stato delle opere e dei fatti, ma soprattutto richiama un articolo delle Norme di Attuazione al Piano Regolatore Generale che dice: “In assenza di Sue (Strumento Urbanistico Esecutivo), nelle aree ad esso subordinate, in caso di specifiche richieste dell’amministrazione pubblica per necessità di interesse generale, può essere ammessa la demolizione dei volumi esistenti sulle aree private e la ricostruzione di quanto preesistente, sulla base di accordi specifici stipulati tra le parti, con cui si decideranno le modalità di rilascio dei permessi di costruire. Detta facoltà non sarà più applicabile dal momento dell’approvazione del Sue, che definisca gli interventi da realizzare. Il Sue dovrà essere redatto in forma consortile e dovrà essere condiviso dai proprietari dei lotti oggetto di trasformazione urbanistica”. Premesso ciò, nella convenzione si stabilisce che la società Simaf concedeva in comodato gratuito al Comune di Novi Ligure l’area dell’ex consorzio agrario per un periodo di sei mesi a decorrere dal termine di demolizione dei fabbricati. Su richiesta del comune potevano essere concesse ulteriori proroghe. La società Simaf avrebbe demolito le costruzioni esistenti e le cubature dei fabbricati esistenti erano concordemente indicate, ma non si è mai saputo in base a quali verifiche, in 12.500 mc (12.000 mc a destinazione terziaria e 500 mc a destinazione residenziale). Scaduto il termine di sei mesi la Simaf avrebbe avuto il diritto di ricostruire le cubature preesistenti. Scaduto poi anche il termine della convenzione e di eventuali proroghe, l’area sarebbe stata di nuovo nella disponibilità della Simaf che era autorizzata a recintarla. Definire questa convenzione come suicida è un eufemismo. Infatti si dava alla Simaf la possibilità di fare quello che da tempo voleva e non era mai riuscita ad ottenere: costruire a suo piacimento senza attendere nessuno strumento urbanistico. Ai primi di ottobre del 2006 la nota società Aedes lmmobiliare S.p.A. rappresentata dal dottor Pio Scarsi (Consigliere di Amministrazione) e dall’Arch. Riccardo Bergaglio (consulente) prendeva contatti con la società Simaf per verificare la possibilità di acquisire l’area di proprietà o la possibilità di partecipare insieme all’asta, che avrebbe dovuto indire il Comune di Novi, per cedere le aree di proprietà adiacenti alle proprietà Simaf. Il Sindaco fu informato della e si dichiarò subito favorevole alla cosa. La trattativa andava avanti un bel po’, interveniva anche la società Praga Srl di Serravalle Scrivia nella persona del Geometra Giuseppe Roveda ed il Geometra Dario Ubaldeschi nell’interesse di Simaf, oltre all’ingegner Antonio Morettini. Sembrava quasi giunto il momento della conclusione della trattativa, ma non si trovava la via per i pagamenti perché la Simaf, vendendo ufficialmente al prezzo richiesto (e quasi concordato) di € 2.000.000 (forse anche di più), avrebbe dovuto pagare una enormità di tasse accessorie e la cosa non piaceva a qualcuno.
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