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RUBRICHE

DOPO LA MAXIMULTA DA 200.000 EURO ORA GE.RI. RECUPERO CREDITI RISCHIA FINO A 5 MILIONI DI EURO

25 Novembre 2014 REDAZIONE ATTUALITÀ, RUBRICHE 119

Provvedimento n. 25173
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2014;
SENTITO il Relatore Dott. Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, come modificato dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014, che ha confermato il massimo edittale della sanzione nella misura di 5.000.000 di euro già stabilito dall’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO l’art. 19 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014;
VISTA la propria delibera n. 25033 del 17 luglio 2014, con la quale l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale consistente nell’inoltro di solleciti di pagamento con modalità scorrette, posta in essere dalla società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l.; VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:

  1. Con provvedimento n. 25033 del 17 luglio 2014, notificato in data 5 agosto 2014, l’Autorità ha riscontrato che la società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. ha sollecitato il pagamento, su incarico di diversi committenti, di presunti crediti, in gran parte infondati o prescritti, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali o specificando che “al fine di ritentare la composizione bonaria del Vostro debito, desideriamo informarvi che abbiamo predisposto la visita di un nostro funzionario che si recherà all’indirizzo su indicato o eventualmente presso il vostro posto di lavoro”.
  2. Tale pratica è stata ritenuta aggressiva dall’Autorità, ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, potendo ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, fosse preferibile, per i consumatori destinatari, provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto.
  3. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale.
  4. Tra i primi di settembre e fine ottobre 2014 sono pervenute una decina di richieste di intervento volte a segnalare la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citata e, in particolare, che GE.RI avrebbe continuato a richiedere, a mezzo solleciti scritti o telefonici, il pagamento, su incarico di diversi committenti, di crediti infondati, anche minacciando, in caso di mancato pagamento, azioni legali.
  5. La pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.
  6. Il citato provvedimento n. 25033, del 17 luglio 2014, risulta comunicato al professionista in data 5 agosto 2014.BOLLETTINO N. 45 DEL 24 NOVEMBRE 2014 59
  7. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al 5 agosto 2014.
  8. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dal combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014, che ha abrogato l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 25033, del 17 luglio 2014, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo.
  9. DELIBERA
    1. di contestare alla società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 25033, del 17 luglio 2014;
    2. l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e successive modificazioni, nonché dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 21/2014;
    3. che il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Borruso;
    4. che può essere presa visione degli atti del procedimento, presso la Direzione Credito della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell’Autorità, dai legali rappresentanti della società GE.RI Gestione Rischi S.r.l., ovvero da persone da essi delegate;
    5. che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
    6. che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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