Non sempre la multa dell’autovelox è da pagare. Vediamo perché.
- Autovelox posizionato su una strada con pochi incidenti: l’autovelox non può essere posizionato su strade con tasso di incidentalità troppo basso. In questi casi è evidente, infatti, che lo scopo dell’ente che ha autorizzato l’installazione dell’apparecchio non è quello di creare un deterrente per gli autisti spericolati. L’installazione illegittima rende illegittime le relative multe.
- Autovelox poco visibile: l’apparecchio deve essere visibile e opportunamente segnalato. È impugnabile il verbale degli agenti di polizia che afferma la visibilità dell’apparecchio in quanto confutabile. Infatti la visibilità viene verificata tramite una valutazione di tipo soggettivo che può variare da persona a persona. Per l’agente di polizia il segnale può essere visibile mentre per l’automobilista no.
- Autovelox non segnalato: sono illegittimi gli autovelox non ben segnalati o addirittura “nascosti” (per esempio dietro cespugli, auto private sul ciglio della strada ecc.). Non è adeguata la segnalazione dell’autovelox posizionata in una curva in quanto poco visibile.
- Autovelox non segnalato alla giusta distanza: l’apparecchio deve essere preventivamente segnalato con un cartello posizionato almeno 400 metri prima. In assenza di segnalazione o in caso di mancato rispetto delle distanze previste dalla legge, la multa tramite autovelox è illegittima.
- Autovelox gestito da società private: la gestione degli autovelox può essere affidata solo a pubblici ufficiali. Le ditte private possono occuparsi unicamente di funzioni tecniche ausiliarie (per esempio stampe dei verbali). Se l’apparecchio è gestito da ditte private le multe sono nulle.
- Limite di velocità segnalato solo su un lato della strada: quando la strada ha più corsie il limite di velocità deve essere indicato sia a destra che a sinistra, altrimenti la multa tramite autovelox è illegittima.
- Verbale di accertamento non seguito da contestazione immediata: la multa non contestata immediatamente al conducente è valida solo se la strada in cui è stata elevata ha i requisiti previsti dal codice della strada che consentono di non fermare l’autoveicolo (strada a scorrimento, banchina pavimentata, intersezioni semaforizzate ecc.). In tutti gli altri casi la multa è nulla.
- Lampeggianti spenti dell’auto della polizia: la multa è nulla se lo strumento di rilevamento si trova su un’auto della polizia a lampeggianti spenti. La postazione della polizia deve essere adeguatamente segnalata.
- Limite di velocità sforato di poco: in base ad un nuovo orientamento, se lo scarto tra il limite di velocità e l’andatura effettiva è minimo, la multa può essere annullata per tenuità del fatto. Ogni volta che la differenza tra la velocità rilevata e quella consentita è minima, lo scarto potrebbe dipendere non dalla condotta del conducente, ma da una non perfetta taratura dell’autovelox.
- Polizia municipale non competente sulla superstrada: è illegittima la multa irrogata tramite autovelox sulla superstrada dalla polizia municipale. Le strade extra urbane, come le autostrade, rientrano nella competenza della polizia di Stato.
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