
Roma (da Corsera) – “Ciascun indizio risulta integrarsi perfettamente con gli altri come tessere di un mosaico che hanno contribuito a creare un quadro d’insieme convergente verso la colpevolezza di Alberto Stasi oltre ogni ragionevole dubbio”. Lo afferma la Cassazione nelle motivazioni delle sentenza di condanna dell’allora studente della Bocconi per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco. La prima sezione della Cassazione il 12 dicembre 2015 aveva confermato la condanna a 16 anni emessa nell’appello bis. Dopo la condanna Stasi era andato a costituirsi, accompagnato dalla mamma Elisabetta, e sta ora scontando la sua pena nel carcere di Bollate.
Alberto Stasi – 24 anni all’epoca dei fatti, oggi 32enne, ultimamente lavorava con la madre nell’officina di autoricambi della famiglia dopo la morte del padre – nell’uccidere la fidanzata Chiara Poggi, agì con “dolo d’impeto” e “senza alcuna programmazione preventiva”: la sua condotta va inquadrata “come risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno”. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della condanna di Stasi per l’omicidio avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo la Corte di Cassazione, Chiara fu uccisa da Alberto con un’azione connotata da “un rapido susseguirsi di colpi di martello al capo della vittima, sferrati all’ingresso dell’abitazione, con rabbia ed emotività”. L’omicidio – sempre secondo i supremi giudici – avvenne all’interno «di un rapporto di intimità scatenante una emotività», come aveva sostenuto la Corte d’appello nelle motivazioni del processo-bis.
La prima sezione della Cassazione, il 12 dicembre dello scorso anno, ha confermato la condanna a 16 anni respingendo il ricorso di Stasi e quello del pg di Milano, che chiedeva proprio il riconoscimento dell’aggravante di crudeltà. A quest’ultimo proposito, i giudici citano il principio fissato nel processo a Parolisi per l’omicidio di Melania Rea. “Stasi – scrivono i giudici – ha agito senza la volontà di «infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive. La mancata individuazione di uno specifico movente, ossia la ragione precisa scatenante l’impeto omicida di Alberto Stasi, non incide in alcun modo sul complessivo quadro indiziario a carico dello stesso, né appare necessario individuarla nel caso di un omicidio d’impeto”. Secondo la Cassazione “lo sforzo della ricerca della possibile causale dell’omicidio, scandagliando i rapporti tra Alberto Stasi e Chiara Poggi era doverosa, in considerazione del fatto che le modalità dell’aggressione emergenti dalla scena del crimine si presentano tali da rivelare l’esistenza di un `pregresso´ tra vittima e aggressore», tale da scatenare «il raptus omicida”. Ma i giudici sottolineano che “il fatto che sia stata solo ipotizzata, o meglio ventilata, una `causa´ a sfondo sessuale” che tra l’altro non ha “la concretezza di movente specifico”, per l’omicidio di Chiara Poggi da parte del fidanzato “non incide in alcun modo sul quadro indiziario”.
Nelle motivazioni i giudici affermano che Stasi “ha reso un racconto incongruo, illogico e falso, quanto al ritrovamento del corpo senza vita della fidanzata sostenendo di aver attraversato di corsa i diversi locali della villetta per cercare Chiara; sulle suo scarpe, tuttavia, non è stata rinvenuta traccia di residui ematici, né le macchie di sangue sul pavimento sono risultate modificate dal suo passaggio. Neppure sui tappetini dell’auto – osservano i giudici – sulla quale egli stesso ha sostenuto di essere risalito immediatamente dopo la scoperta di Chiara, sono state rinvenute tracce di sangue per trasferimento dalle scarpe, il racconto dell’imputato, anche con il riferimento all’indicazione delle modalità di rinvenimento del corpo di Chiara (con la parte visibile del volto bianca, invece che completamente ricoperta di sangue) è assimilabile – si sottolinea in sentenza – a quello dell’aggressore, non dello scopritore”.
L’andamento delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco il 13 agosto 2007, fu “senz’altro non limpido, caratterizzato anche da errori e superficialità”. Lo afferma la prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della condanna di Alberto Stasi. In particolare, secondo i giudici la scelta “anomala” di non sequestrare nell’immediatezza la “bicicletta nera da donna” della famiglia Stasi è “stata correttamente individuata come un evento che avuto indubbie ripercussioni negative» sulle indagini; la mancata acquisizione di tutte le bici della famiglia Stasi è senz’altro «un anello mancante. Ma – secondo il collegio – la Corte d’appello di Milano nel processo bis si è correttamente fatta carico della mancanza di tale tassello”, valorizzando gli altri elementi.

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