Novi Ligure (AL) Franco Traverso – Solita disinformazione (ma ci fanno o ci sono?) da parte del foglio della Fca in merito alle paventate gravi conseguenze giudiziarie che dovrebbero abbattersi come una mannaia sui manifestanti “No Tav – No Terzo Valico” che il 14 aprile scorso hanno contestato sonoramente il consiglio comunale di Novi. Sono sobbalzato sulla sedia quando ho letto che “rischiano un anno di carcere per aver invaso il consiglio comunale di Novi” e poi che quella manifestazione “costerà molto cara” a tutti loro. Insomma l’incauto (è sempre lo stesso) corrispondente e l’altrettanto incauto titolista hanno grossolanamente scambiato (evidentemente non hanno studiato, ma forse non è colpa loro) una denuncia fatta presumibilmente dal sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere per una condanna da parte del Giudice. Dal foglio della Fca addirittura si viene a sapere che, per l’articolo 340 del codice penale, i trenta contestatori potrebbero essere condannati alla reclusione fino a un anno. Mi sono andato a leggere quell’articolo di legge, che cito: “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”, ma ho fatto fatica ad intravvedere l’interruzione di un pubblico servizio parlando del consiglio comunale, un’interruzione che, per l’articolo 340 c.p., si sostanzia in una mancata prestazione o nella sua cessazione a danno del cittadino.
Non faccio leva sulla facile ironia per cui se i nostri politici sono bloccati nell’esercizio delle loro funzioni, data la loro inettitudine (per non dire altro), si evita un danno alla collettività per cui quei manifestanti sarebbero da ringraziare, ma, tornando alla legge, nella fattispecie non è stato interrotto nulla che riguardi i servizi dell’ente forniti ai cittadini come, per esempio, la nettezza urbana, il funzionamento degli uffici comunali aperti al pubblico, quelli della polizia urbana, oppure lo spazzamento neve, i servizi cimiteriali, il trasporto pubblico ed altro. S’è solo manifestato nel corso di un dibattito pubblico e non è stata interrotta nessuna attività disciplinata dall’art. 358 che identifica il pubblico servizio. Infatti il consiglio comunale svolge un servizio non diretto al cittadino ma di guida della macchina comunale che, per fortuna nostra, funziona motu proprio, per cui, che si faccia o meno la riunione, la vita di tutti i giorni in città va avanti lo stesso.
Anche la Cassazione è dello stesso parere nelle sue molte sentenze in proposito (n. 39219/2013; n. 34733/2011; n. 1555/2011; n. 9074/2010; n. 27997/2009; n. 26569/2008; n. 35399/2006; n. 22422/2005; n. 15636/2005; n. 47194/2004; n. 37459/2004; n. 47299/2003; n. 36354/2003; n. 33062/2003; n. 17906/2003; n. 15750/2003; n. 35365/2002; n. 2203/2001; n. 13451/2000; n. 9405/2000; n. 8725/2000; n. 1831/2000; n. 8651/1999: n. 7822/1999; n. 6852/1999; n. 3300/1999; n. 6556/1998; n. 5851/1998; n. 4546/1998; n. 6654/1997; n. 2723/1997; n. 1895/1997; n. 5994/1996; n. 2808/1995; n. 25/1995; n. 9447/1993).
Insomma, il reato di cui tratta il foglio della Fca si compie solo in presenza d’un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico e di pubblica necessità. Tale non è il consiglio comunale e quella libera manifestazione dei “No Tav – No Terzo Valico”, è per di più tutelata dalla stessa Costituzione agli artt. 17 e 21.
Così, per la precisione.
QUANDO SI CONFONDE UNA DENUNCIA DEL SINDACO CON UNA SENTENZA DEL GIUDICE

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