Usualmente, quando ci si pone la domanda sulla categoria da attribuire a coloro che a vario titolo gravitano all’interno di una Associazione, è già troppo tardi.
Infatti, è già successo che, ad esempio, la Guardia di Finanza in borghese abbia sottoposto alle persone presenti nell’impianto un semplice questionario di una decina di domande volto a capire se la vostra sia effettivamente una Associazione o meno.
Le domande sono molto semplici: da quanto tempo è associato, è mai stato convocato a una assemblea, conosce il rendiconto, lei è un socio o un cliente, ecc. ecc..
In altri casi, un gruppo di genitori di minorenni adisce le vie legali sostenendo di godere dell’elettorato attivo e/o passivo, proponendo la convocazione di una assemblea straordinaria per chiedere le dimissioni del consiglio direttivo e nominarne uno nuovo.
Davanti a queste due fattispecie, il Presidente e il Consiglio Direttivo possono trovarsi impreparati a gestire la situazione proprio perchè non hanno mai fatto chiarezza sulla categoria a cui appartengono i soggetti coinvolti.
Inutile parlare dei danni che può produrre questa disinformazione, tanto a livello di contestazioni fiscali, non oggetto di questo contributo, quanto a livello di gestione e di continuità della vita associativa.
Come porvi rimedio?
Innanzi tutto bisogna leggere attentamente cosa prevede lo statuto: quel volumetto polveroso accantonato in un faldone che magari non viene aperto da anni. Si, perchè lo statuto (a volte sconosciuto ai più) contiene tutte le norme che regolano la vita associativa e che attribuiscono diritti e doveri a tutte le figure che partecipano alla vita associativa.
Dove lo statuto non fornisce indicazioni, subentra il codice civile.
Proviamo, allora, a fare un minimo di chiarezza.
I Soci: in genere si parla di soci come di coloro che appartengono a una società e a cui la stessa società appartiene. In senso lato, il termine di socio viene attribuito anche ai partecipanti ad una associazione, ma sconsigliamo di farlo.
Gli Associati: sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, fanno domanda di divenire associati e, in base a quanto stabilito nello Statuto, vengono accolti o meno con espressa delibera del Presidente o del Consiglio.
I Tesserati: sono tutti coloro che, attraverso l’Associazione, si tesserano ala Federazione sportiva nazionale cui l’Associazione è affiliata. possono essere atleti, dirigenti accompagnatori, personale della associazione, ecc.
I Clienti: sono tutti coloro che, non essendo associati o tesserati, acquistano beni e/o servizi offerti dall’Associazione e frequentano i relativi locali associativi.
Tralasciando in questa sede le problematiche relative ai benefici e alle contestazioni fiscali di cui possono essere oggetto le Associazioni con riferimento alla diversa qualificazione dei soggetti coinvolti, si vuole sottolineare la necessità, non solo lessicale, di attribuire la qualifica corretta ai vari soggetti che interagiscono con l’Associazione.
Si dice che le associazioni, per essere considerate tali, devono pensare con la testa dell’assemblea e agire con la testa del consiglio direttivo. Nelle associazioni, a differenza delle società, un associato vale uno: non esistono quote attribuite al singolo associato e vige, secondo il principio di democraticità, l’assunto per cui ciascun associato esprime un volto (cd voto per teste).
Nelle società, invece, il socio usualmente esprime il proprio voto in proporzione alla quota posseduta e quindi, se possiedo il 90% delle quote sociali di una società, sono nella facoltà di approvare qualsivoglia atto anche se il restante 10% fosse contrario.
Il socio, quindi, è proprietario di una quota e può cedere sul mercato la propria partecipazione. L’associato invece chiede di associarsi perchè condivide gli scopi istituzionali dell’associazione.
Utilizzare il termine Socio per i componenti di una associazione, non è di per se vietato, ma conferisce uno status che non corrisponde allo spirito dell’Ente cui ci si associa. Un associato non potrà mai cedere la sua quota, un socio sì.
Allora ci si può trovare nell’incertezza di capire chi debbano essere i soggetti da convocare in una Assemblea degli Associati di una Associazione. La risposta, per quanto banale, la si deve cercare nello statuto.
Per certo non devono essere convocati i Clienti, così come non lo devono essere i Tesserati. Devono essere convocati solamente gli Associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Spesso ci si interroga sulla possibilità di dover convocare anche gli associati atleti. Su questo, ancora una volta, guidano le previsioni statutarie facendo attenzione al fatto che, per godere dell’elettorato attivo e passivo, un associato deve essere maggiorenne.
Per essere più precisi, se lo statuto prevede che anche i minori possano essere associati, gli stessi minori dovranno essere tra i destinatari della convocazione assembleare ma non potranno assumere obbligazioni (approvazione del rendiconto, ad esempio) ne essere destinatari di candidature o votare.
Non esiste alcun automatismo, se non espressamente normato nello statuto, per cui il genitore goda, in qualità di tutore, dei diritti di associato. Quindi, il genitore di un minore deve essere convocato solo se lo statuto prevede espressamente che l’atleta minorenne – che ha fatto richiesta di essere associato e la cui richiesta sia stata approvata – debba esserlo.
Attenzione, quindi, ad utilizzare i termini giusti e ad informare tanto gli atleti, quanto i genitori al fine di chiarire qualsiasi profilo di dubbio all’inizio del rapporto associativo. In particolare, fate sempre in modo che tutti gli associati o aspiranti tali, abbiano ricevuto o preso visione di una copia del vostro statuto associativo.