di Emanuele Lusi (prima parte) – Il primo agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 18/E nell’ambito del Tavolo tecnico aperto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) all’interno della quale sono state approfondite alcune problematiche fiscali riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
In questo articolo e nei successivi, andremo ad identificare e sintetizzare le principali indicazioni fornite dall’Agenzia, presentandole sotto forma di quesiti estratti dal testo della circolare stessa.
Domanda: Cosa accade in caso di mancata comunicazione alla SIAE dell’opzione per il regime di cui alla legge 398/91?
Risposta: L’ente sportivo dilettantistico può fruire di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 qualora abbia adottato un comportamento concludente ai sensi dell’art. 1 c. 1 del DPR 442/97: “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”.
In presenza di comportamento concludente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso.
Attenzione perchè la mancata comunicazione alla SIAE, pur non comportando la decadenza dalle agevolazioni, è soggetta a sanzione.
Domanda: Se un giorno incasso in contanti da 10 soggetti diversi 300 Euro per quote di partecipazione all’attività sportiva e poi le verso tutte assieme per un totale di 3.000 Euro, violo la norma relativa alla tracciabilità dei pagamenti superiori a 1.000 Euro?
Risposta: La legge 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, stabilisce che tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore al limite di 1.000 euro, riguardanti gli Ente sportivi dilettantistici senza fini di lucro che si avvalgono del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, devono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente sportivo, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro destinataria dei versamenti.
Nel caso di versamento cumulativo, l’Ente sportivo dilettantistico deve: rilasciare una apposita quietanza per ciascuna quota incassata; riportare giornalmente su un registro tutti i singoli incassi e pagamenti, indicando analiticamente il nome del soggetto da cui si è incassata la somma e la relativa causale; riportare il totale delle somme incassate nel rendiconto annuale.
Questi accorgimenti, oltre al mettere al riparo l’associazione da possibili contestazioni, saranno certamente d’aiuto per una corretta gestione economico finanziari e per rendere le dovute informative agli associati o ai soci.