Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, ancora una volta, la verità ci dà ragione anche su una vicenda ingarbugliata come quella della gara d’appalto per la gestione del Soggiorno Borsalino vinta, in modo molto discutibile e per certi versi illegale (era l’unico partecipante), dalla cooperativa Il Gabbiano, quando la cooperativa Punto Service è stata fatta fuori per un cavillo incomprensibile, nonostante che vanti tutt’ora un credito plurimilionario (2,5 milioni di euro) nel confronti della storica casa di riposo alessandrina. E mentre il presidente dell’Ipab Borsalino si trastulla con “premi giornalistici” che fanno ridere, proprio in questi giorni il Tribunale di Vercelli ha dato ragione alla cooperativa sociale Punto Service in merito ai crediti vantati. Potrebbe saltare il giocattolo e si potrebbe arrivare a un azzeramento della gara. Non è difficile prevedere – alla luce della sentenza del Tribunale di Vercelli – che quelli della cooperativa sociale il Gabbiano potrebbero dover fare le valigie, e che il Cda del Borsalino debba pagare i debiti, indire una nuova gara, oppure confermare la gestione a Punto Service che, in questo modo, potrebbe rientrare del suo credito non pagando l’affitto al Borsalino fino a estinzione del credito stesso. Inoltre resta il fatto che, a suo tempo (febbraio 2023), sia il Tar che il Consiglio di Stato non avevano per niente stabilito che la gara di assegnazione della gestione dell’Ipab per 40 anni era valida, pronunciandosi solo sulla sospensiva per cui Il Gabbiano avrebbe dovuto subentrare solo momentaneamente a Punto Service. E non c’era scritto da nessuna parte, nei fogliacci illeggibili di regime, che il creditore era giustamente già corso ai ripari ripulendo come uno specchio la struttura Borsalino e pignorando tutto il pignorabile, mentre non ci sono ancora elementi per stabilire se Il Gabbiano disponga o possa disporre di 350.000 euro all’anno per 40 anni (14 milioni di euro in tutto) da versare alla proprietà dell’Ipab Borsalino. In tutta questa situazione kafkiana non si sa neppure se la proprietà dell’Ipab Borsalino abbia i soldi necessari per saldare a breve il debito milionario a Punto Service. A meno che non si aumentino in modo esagerato le rette degli ospiti.
Sono tutte domande alle quali noi siamo in grado di rispondere, non perché siamo i migliori ma, forse, perché non raccontiamo balle ai lettori e siamo vicini alla verità che non ci fa paura. Ecco perché ancora una volta, come sempre, avevamo ragione noi di Alessandria Oggi.
E io pago.
Ecco la sentenza di Vercelli:
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE N. 2019/2022 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 ottobre 2023 ad ore 10,30 innanzi al Dott. Edoardo Gaspari, sono comparsi:
- per IPAB SOGGIORNO BORSALINO CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LA PERSONA l’Avv. PAOLO PRIARONE;
- per PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L., l’Avv. STEFANO CAMPORA in sost. dell’Avv. MASSIMO GRATTAROLA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies CPC. L’Avv. Priarone precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato il 4.10.2023 e discute illustrando sinteticamente gli argomenti sia in fatto sia in diritto esposti in tutte le difese. L’Avv. Campora precisa le conclusioni come da prima memoria, insistendo nell’ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 1836 CPC. Discute riportandosi a tutte le difese in atti. Il Giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 10,47, avvisando le parti, che rinunciano ad essere presenti, che sarà la lettura della sentenza è sostituita con la pubblicazione a seguito del deposito nel fascicolo tematico in data odierna.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE N. 2019/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281-sexies CPC la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2019/2022 R.G. promossa da IPAB SOGGIORNO BORSALINO CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LA PERSONA in persona del Presidente p.t., con sede in Alessandria, Corso Lamarmora 13, con l’Avv. PAOLO PRIARONE, presso il cui studio in Alessandria, Via Mazzini 46 è elettivamente domiciliato attore contro PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. in persona del Commissario Prof. Nicolò Persiani, con sede in Caresanablot (VC), Via Vercelli 23/A, con l’Avv. MASSIMO GRATTAROLA, presso il cui studio in Alessandria, Via Trotti 46 è elettivamente domiciliato convenuto.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 622/2022 (RG 1669/2022) emesso dal Tribunale di Vercelli l’11.10.2022 – contratto d’appalto.
Conclusioni
IPAB Soggiorno Borsalino (come da foglio di precisazione delle conclusioni 4.10.2023): “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito previa, ove ritenuto rilevante dal Giudice, l’ammissione delle prove testimoniali dedotte da codesta difesa nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma cpc., nonché ogni pronuncia del caso ed ogni meglio ritenuta attività istruttoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Vercelli, in favore del Tribunale di Alessandria e per l’effetto dichiarare illegittimo e/o nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto con revoca dello stesso e rigetto di ogni domanda avversaria; nel merito, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o invalido e/o comunque infondato il decreto ingiuntivo opposto con revoca dello stesso e rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie in quanto illegittime e/o comunque infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in atti. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite sia per la fase di merito, sia per la fase cautelare in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc. Con condanna ai sensi dell’art. 89 cpc per le espressioni sconvenienti e/o offensive rivolte dalla difesa avversaria in danno dell’attore in opposizione.” Punto Service Cooperativa Sociale A.R.L. (come da prima memoria ex art. 1836 CPC): “Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare tenuta e condannare IPAB Borsalino in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Puntoservice scrl della somma di € 650.244,07 oltre interessi di cui al comma IV art. 1284 cod. civ. dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al saldo. Vinte le spese di monitorio e fase di opposizione.” Motivi della decisione Con atto di citazione 18.11.2022 IPAB Soggiorno Borsalino (d’ora in poi “IPAB”) si è opposta al decreto ingiuntivo n. 622/2022 emesso dal Tribunale di Vercelli l’11.10.2022 per € 1.124.633,17 e ottenuto da Punto Service quale corrispettivo del contratto d’appalto stipulato il 10.7.2017. L’opposizione è affidata ai seguenti motivi: 1. incompetenza per territorio del Tribunale di Vercelli, perché:
- nel contratto d’appalto è stato designato come foro competente quello di Alessandria;
- la sede di IPAB si trova ad Alessandria;
- le obbligazioni di pagamento per i servizi resi di cui è chiesto il pagamento sono sorte ad Alessandria;
- in base alla sentenza SS.UU. 17989/2016, poiché quanto richiesto da Punto Service nelle fatture non risulta determinato direttamente dal titolo o in base a un semplice calcolo aritmetico, non può trovare applicazione il foro del creditore; violazione dell’art. 6 del contratto d’appalto, sulle fatture azionate e sulla nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo.
Nonostante l’art. 6 del contratto prevedesse che l’appaltatore avrebbe dovuto produrre idonea fatturazione mensile in formato elettronico assieme alla rendicontazione dell’attività con moduli forniti dalla committente (pena l’irricevibilità delle fatture), Punto Service non ha mai consegnato a IPAB la rendicontazione dell’attività, pur richiesta in varie occasioni. Inoltre, le fatture sono sempre state puntualmente contestate anche in merito alla voce “costi materiali e generali” indicata da controparte sulla base di 185 ospiti, sebbene questi fossero 120 circa. Ancora, col ricorso monitorio Punto Service ha richiesto, da un lato, anche l’IVA sul capitale, che, tuttavia, non è dovuta in forza dello split payment a cui IPAB è tenuta quale ente pubblico; dall’altro, ha applicato l’aumento ISTAT, escluso dall’art. 7 del contratto, che prevede un tale aumento solo a seguito di provata e documentata richiesta scritta e previo accordo sottoscritto con il committente; 3. sia prima (5-7.10.2022) che dopo (7-8.11.2022) l’emissione del decreto ingiuntivo IPAB ha pagato gran parte delle fatture azionate, motivo per cui il credito, in ogni caso, si è ridotto rispetto a quello attestato nel decreto ingiuntivo; 4. violazione dell’art. 5 del contratto, perché Punto Service, nonostante il divieto pattuito, ha fatto uso di cessione delle prestazioni “e/o” dei servizi infermieristici, ovvero di subappalto di personale estraneo alla propria cooperativa, ma in forza presso la Cooperativa S; nel ricorso monitorio sono stati chiesti interessi ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002, nonostante le parti con scrittura privata 4.12.2020 abbiano pattuito la produzione dei soli interessi legali successivamente al decorso di 90 giorni dal ricevimento delle fatture. Così argomentando, IPAB ha chiesto che sia revocato il decreto ingiuntivo.
Contestualmente ha chiesto di provvedere sull’istanza ex art. 649 CPC anteriormente alla prima udienza di trattazione. L’istanza ex art. 649 CPC è stata accolta con ordinanza 6.12.2022, resa a scioglimento dell’udienza in pari data, appositamente fissata. Con comparsa di costituzione e risposta 5.2.2023 si è costituita Punto Service, che si è così difesa: 1. è territorialmente competente il tribunale di Vercelli sia perché l’art. 11 del contratto non attribuisce al foro designato la competenza esclusiva (art. 29 CPC), sia perché le fatture azionate individuano un credito liquido a prescindere dalla sua contestabilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, si applicano i criteri ordinari ex art. 1182 CC; 2. sulla violazione dell’art. 6 del contratto, Punto Service rileva che IPAB, fino al deposito del ricorso monitorio, ha sempre provveduto a pagare le fatture anche in mancanza di rendicontazione, comunque sempre fornita in occasione di ogni emissione di fattura. Il doc. 5 avversario, che rappresenterebbe una richiesta di rendicontazione dei turni effettuati e delle ore a consuntivo indirizzata a Punto Service è l’unica richiesta di controparte sul punto (non una delle tante), tanto che, una volta prontamente riscontrata, la fattura a cui si riferiva fu pagata. Questa rendicontazione, in ogni caso, non riguardava la documentazione necessaria e concordata, in mancanza della quale le fatture sarebbero state irricevibili. Quanto alle contestazioni in corso di rapporto contrattuale dei “costi materiali e generali”, Punto Service ha sempre contrastato queste censure ed evidenzia che in base al contratto il corrispettivo è esclusivamente calcolato in base alle ore di servizio prestate dall’appaltatrice moltiplicate per il costo orario, senza alcuna incidenza dei costi materiali e generali, indicati solo nella relazione contenente le voci giustificative che concorrono a formare il costo degli oneri di sicurezza e al personale impiegato, e all’unico scopo di verificare la congruità dell’offerta economica in sede di gara d’appalto; 3. IVA: non rileva che IPAB sia soggetta allo split payment, che attiene al momento del pagamento; Punto Service la deve ugualmente inserire in fattura, che ha ad oggetto prestazioni di servizi. Rivalutazione ISTAT: in alcuna fattura è stato previsto tale adeguamento; una parte delle fatture azionate, comunque, è stata integralmente pagata senza contestazione dell’ammontare. 4. circa il contestato illegittimo subappalto di parte del servizio, Punto Service produce la dichiarazione a firma dell’Ing. Bruno Pastori con cui si comunicò a controparte, come da accordo raggiunto, che si sarebbe provveduto ad avvalersi di personale esterno per la difficoltà di reperire dipendenti. Questa dichiarazione, non ritornata mai sottoscritta da controparte, è stata verbalmente e per fatti concludenti accettata, tanto che parte delle fatture, che contengono il compenso per personale esterno, è stata pagata. La possibilità di avvalersi di infermieri esterni (i cui costi sono limitati ad € 1.116,00 nelle fatture oggetto di causa) era pacifica tra le parti, dato che nei rendiconti mensili trasmessi da Punto Service era indicato l’uso di personale esterno, IPAB lo ha sempre accettato senza contestazioni e pagando le fatture che comprendevano il compenso per i lavoratori esterni; 5. a sostegno della tesi per cui sarebbero dovuti gli interessi al tasso legale IPAB produce la scrittura 4.12.2020: è evidente che per “interessi legali” si intenda gli interessi che la legge prevede in caso di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, quindi, quelli previsti dagli artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002, e che non possono essere identificati nei semplici interessi ex art. 12841 CC, perché, così intesa, la pattuizione sarebbe nulla per grave iniquità in danno del creditore (art. 7 d. lgs. 231/2002 come interpretato dalla giurisprudenza). Così argomentando, Punto Service ha chiesto di condannare IPAB Borsalino al pagamento in proprio favore della minor somma, rispetto a quella oggetto di decreto ingiuntivo, pari ad € 650.244,07, oltre interessi, stante il sopravvenuto adempimento parziale all’originario debito. Con ordinanza 3.3.2023, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 2.3.2023, è stata rigettata l’istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter CPC avanzata da Punto Service e sono stati concessi termini per memorie istruttorie, di cui si sono avvalse entrambe le parti. All’udienza 15.6.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rigettato le istanze istruttorie, rinviando all’odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies CPC, come attestato dal verbale in epigrafe. La causa viene ora in decisione. *** Il decreto ingiuntivo è stato emesso per € 1.124.633,17 oltre interessi, ma nel costituirsi Punto Service ha chiesto di condannare IPAB al pagamento della minor somma di € 650.244,07 oltre interessi per l’intervenuto parziale pagamento da parte della debitrice. Pertanto, limitatamente alla differenza tra i due importi, pari ad € 474.389,91 è cessata la materia del contendere, perché le parti concordemente hanno sottoposto al giudice il parziale adempimento del debito.
In particolare, IPAB ha dimostrato di aver pagato:
- il 5 -7 ottobre 2022, prima dell’emissione del decreto ingiuntivo:
- la fattura n. 461 del 30.03.2022, dedotta la nota di credito n. 688 del 3.05.2022, corrispondendo, al netto IVA come di legge, la somma di euro 212.238,58;
- la fattura n. 462 del 30.03.2022 corrispondendo, al netto IVA, la somma di euro 24.320,76;
- la fattura n. 463 del 30.03.2022 corrispondendo, al netto IVA come di legge, la somma di euro 2.281,02;
- la fattura n. 464 del 30.03.2022, dedotta la nota di credito n. 689 del 3.05.2022, corrispondendo, al netto IVA come di legge, la somma di euro 543,78;
- il 7 – 8 novembre 2022, dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo:
- la fattura n. 588 del 12.04.2022 corrispondendo, al netto IVA come di legge, la somma di euro 217.906,77;
- la fattura n. 589 del 12.04.2022 corrispondendo, al netto IVA come di legge, la somma di euro 24.260,94;
- la fattura n. 590 del 12.04.2022 corrispondendo, al netto IVA come di legge, la somma di euro 1.727,24.
L’opposizione è infondata
Eccezione di incompetenza per territorio.
L’eccezione è infondata perché:
- l’art. 11 del contratto d’appalto 10.7.2023 (doc. 2 allegato al ricorso monitorio) non prevede alcuna designazione esclusiva del Tribunale di Alessandria quale foro competente ex art. 29 CPC. Idem l’art. 28 del capitolato speciale d’appalto (doc. 27 IPAB). Il principio è affermato senza smentite in giurisprudenza di legittimità: “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un’enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un’interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l’esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l’esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.” (Cass. ord. nn. 21362/2020 e 20713/2023 sono ultime di innumerevoli precedenti);
- non è applicabile al caso di specie il principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17989/2016, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 11823 CC sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali. È documentale che il titolo, cioè il contratto d’appalto (a cui fa riferimento IPAB stessa, come visto al punto precedente, sempre ai fini dell’eccezione di incompetenza per territorio) individui il corrispettivo all’art. 3 (€ 15.828.950,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 200.000,00), e rispetto al qual contratto le singole fatture mensili non rappresentano un autonomo titolo. Quindi, IPAB, nel sollevare l’eccezione alla luce della sentenza delle SS.UU. trascura che il titolo azionato non sono le fatture (di cui afferma la natura unilaterale priva del requisito di liquidità), ma il contratto d’appalto in esecuzione del quale furono emesse (e le valutazioni in punto di competenza necessariamente non sono sovrapponibili a quelle in sede di richiesta di emissione di ordinanza ex art 186 ter CPC, emessa allo stato degli atti);
- è indimostrato che le obbligazioni per pagamento di servizi siano sorte ad Alessandria presso la sede di IPAB Borsalino (par. 3 pag. 2 atto di citazione): l’affermazione non è supportata da alcunché dimostrativo del luogo in cui sorsero le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto. Inoltre, l’eccezione è stata inefficacemente proposta, perché non sono stati contestati specificamente tutti i fori alternativi concorrenti (da ultimo Cass. ord. 2548/2022). Nel merito i motivi di opposizione sono separatamente esaminati. Violazione dell’art. 6 del contratto d’appalto. IPAB ritiene che in occasione delle fatture mensili emesse da Punto Service non sarebbe stata consegnata la rendicontazione dell’attività, richiesta dall’art. 6 del contratto a pena d’irricevibilità delle fatture, che – aggiunge l’opponente – sarebbero sempre state puntualmente contestate anche in merito alla voce “costi materiali e generali”.
Tuttavia: – Punto Service ha tempestivamente dimostrato in comparsa di costituzione coi docc. 3 e 4 parti I e II di aver consegnato a controparte la rendicontazione dell’attività assieme alle fatture. A partire dalla prima memoria istruttoria IPAB non ha contestato né il fatto dell’avvenuta, dimostrata, consegna della rendicontazione, né i documenti stessi che la provano; il doc. 5 di IPAB dimostra solo che in talune occasioni costei richiese a Punto Service di consegnare la documentazione pattuita.
Le e–mail ivi contenute riguardano richieste per lo più antecedenti alle fatture ora azionate, quindi, in alcun modo rilevanti. Basta leggere le date delle mail contenute nel doc. 5, che si elencano: 18.5.2021, 15.9.2021, 9.11.2021, 31.12.2021, 7.1.2022, 17.1.2022. Solo due mail (19.4.2022 e 8.9.2022, riferite rispettivamente ai mesi di marzo e agosto, come vi è scritto) risalgono al momento in cui furono emesse alcune delle fatture oggetto di causa: ma, come detto al punto precedente, Punto Service ha dimostrato di aver consegnato la rendicontazione dei mesi sia di marzo sia di agosto 2022 e IPAB non lo ha più contestato; la contestazione – assai generica – che le fatture sarebbero “sempre” state contestate in relazione alla voce “costi materiali e generali” calcolati da Punto Service su 185 ospiti a fronte di effettivi 120 ospiti è infondata perché:
- non vi è alcuna specifica censura su quale e quanta parte di questa voce fatturata non sarebbe dovuta o sarebbe stata calcolata difformemente dalle clausole contrattuali;
- il fatto che questa voce avrebbe dovuto essere calcolata sul (minor) numero di 120 ospiti è affermazione che non reca con sé almeno la dimostrazione che nel periodo di riferimento delle fatture erano ospitati presso IPAB Borsalino “120 ospiti circa”;
- il doc. 6 di IPAB, che servirebbe a dimostrare questa tesi, contiene per la gran parte documenti irrilevanti, perché si riferiscono a periodi antecedenti rispetto a quelli oggetto delle fatture di cui di discute (emesse da marzo a maggio 2022). Invece, nelle mail che si riferiscono alle fatture oggetto di causa (a partire da quella del 5.5.2023, da pag. 25 in avanti del citato doc. 6) si legge di contestazioni, senz’altra specificazione, delle fatture “in quanto gravate, tra l’altro, da unilaterali ed ingiustificati aumenti degli importi contrattuali” (frase identica in tutte le mail a partire da quella anzidetta). Si riporta una mail per tutte, dato che sono praticamente identiche.
Al di là della mancata allegazione negli atti difensivi di specifiche contestazioni al credito vantato, dalle mail di cui al doc. 6 non si ricava la prova che:
- l’importo contestato, indicato nel prospetto pre fatturazione di Punto Service (che non si comprende se è quello subito dopo ogni mail o un altro non presente), sia riferito, come nell’opposizione si sostiene, ai “costi materiali e generali”;
- è fatto generico riferimento a “unilaterali e ingiustificati aumenti degli importi contrattuali” senza alcuna menzione, come ora invece si sostiene, al minor numero di ospiti nella struttura;
- fermo quanto sopra, dalle tabelle successive a ogni mail si ricava che le “presenze medie mensili” sono diverse da quelle allegate in ricorso (“120 ospiti circa”) e da marzo ad agosto 2022 sono attestate a: 150 marzo, 141 aprile, 135 maggio, 137 giugno, 147 luglio, 142 agosto. Quindi, i documenti smentiscono le allegazioni contenute negli atti difensivi, che per questo sono ulteriormente indimostrate.
Gli argomenti contenuti a p. 7 dell’atto di citazione nel penultimo e terzultimo par. (riferite ad accordi stragiudiziali ante ricorso monitorio – indimostrati) sono irrilevanti in questa sede, anche perché involgenti parti diverse dalle due in causa, segnatamente IPAB Borsalino e la Prefettura di Alessandria; quanto alla richiesta nelle fatture dell’IVA, è irrilevante che IPAB sia ente pubblico soggetto allo split payment. Il fornitore nella fattura deve comunque indicare l’importo dovuto a tale titolo, salvo poi il pagamento diretto dell’ente all’erario (come avvenuto con le fatture pagate subito prima e dopo il decreto ingiuntivo, rispetto alle quali Punto Service ha rinunciato al quantum senza contestazioni sull’ammontare del pagamento).
Quanto all’illegittima applicazione nelle fatture dell’aumento ISTAT (“ha, sempre indebitamente, applicato” escluso dall’art. 7 del contratto d’appalto, non vi è nemmeno principio di prova che quest’aumento sia stato applicato. Il doc. 8 di IPAB dimostra altro da quel che vorrebbe ossia, che a fronte della richiesta di Punto Service ex art. 7 del contratto di vedersi riconosciuti gli adeguamenti ISTAT, IPAB declinò. Questo documento, però, non dimostra che l’adeguamento sia stato effettivamente applicato da Punto Service, nonostante il diniego di controparte. Violazione dell’art. 5 del contratto d’appalto. Al di là della generica allegazione di IPAB (“Punto Service ha fatto uso di cessione delle prestazioni e/o dei servizi infermieristici, ovvero di subappalto di personale estraneo alla propria Cooperativa” p. 10 atto di citazione) è incontestato che Punto Service si sia avvalsa di personale infermieristico della Cooperativa 3S.
Tuttavia, si ritiene che un tale avvalimento di personale, corrispondente a € 1.116,00 da gennaio a maggio 2022 fatturati a tale titolo a IPAB, non integri violazione dell’art. 5 del contratto perché, come ha dimostrato Punto Service, fu comunicato all’opponente (doc. 9), che, per assicurare il servizio, si sarebbe ricorsi a personale esterno. Sebbene il documento 9 non sia firmato, è altrettanto indiscusso tra le parti che IPAB abbia pagato anche le fatture che contenevano il corrispettivo per l’avvalimento di personale esterno e non abbia mai contestato stragiudizialmente la violazione dell’art. 5 del contratto, né abbia dichiarato di valersi della clausola risolutiva espressa. Vale in proposito il seguente principio: “la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza, manifesti l’intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all’esatto adempimento delle proprie obbligazioni.” (per tutte Cass. ord. n. 14195/2022). Dunque, IPAB, che ora invoca la clausola risolutiva ex art. 5 del contratto, pur pacificamente conoscendo che Punto Service per assicurare il servizio appaltato si era avvalsa di alcune unità di personale esterno, ha accompagnato la tolleranza – dimostrata anche dal pagamento degli importi fatturati per l’uso di personale esterno – alla desistenza a manifestare l’intenzione di volersi avvalere della clausola in caso di perdurante inadempimento. IPAB non ha prodotto un solo documento che attesti la committente abbia richiamato Punto Service all’esatto adempimento a quanto pattuito all’art. 5. A p. 3 della prima memoria, l’opponente si limita genericamente a sostenere che non esiste alcuna pattuizione, diversa dalla clausola risolutiva espressa, che per fatti concludenti abbia permesso un diverso affidamento delle prestazioni infermieristiche: ma il suo complessivo comportamento in esecuzione del contratto dimostra il contrario. A tal proposito i capitoli di prova 1 e 2 non sarebbero riusciti a dimostrare la volontà di IPAB di avvalersi della clausola risolutiva contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza.
Computo degli interessi. IPAB sostiene che le parti con la scrittura 4.12.2020 (doc. 11 IPAB) pattuirono la produzione di meri interessi legali (cioè ex art. 12841 CC), non quelli moratori ex artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002. L’argomento è infondato. La clausola in questione prevede che È indubitabile che il contratto d’appalto, quindi le obbligazioni pecuniarie da esso discendenti, rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 2 d. lgs. 231/2002 perché è transazione commerciale il contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Inoltre, l’art. 2 c. 1 lett. d) definisce “interessi legali di mora” gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. Pertanto, poiché il contratto in questione rientra nell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di cui all’art. 2 citato e tanto il contratto, quanto la norma in questione fanno riferimento agli “interessi legali”, la tesi di IPAB non può essere fondatamente sostenuta. Inoltre, lo stesso art. 2 c. 1 lett. d) definisce gli “interessi moratori” come gli interessi legali di mora (così equiparandoli nella sostanza, al di là della differenza semantica) ovvero gli interessi a un tasso concordato tra imprese. Domanda ex art. 89 CPC. A pag. 11 dell’atto di citazione IPAB chiede che sia cancellata, essendo offensiva e sconveniente, l’espressione contenuta a p. 3 del ricorso monitorio “evidenti artifici contabili”, riferita al bilancio di previsione 2020 e consuntivo 2021. Si ritiene che l’espressione non sia mossa da un passionale e incomposto intento dispregiativo (cfr. Cass. sent. n. 21031/2016) sia perché non vi è nulla di passionale, sia perché essa si indirizza verso atti, non verso una persona specifica, direttamente attinta. In definitiva, stante il parziale pagamento dell’originario debito di IPAB, va dichiarata cessata per questa parte la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo, titolo per un credito non più attuale. Conseguentemente, rigettata l’opposizione, va condannata IPAB a pagare a Punto Service il debito residuo.
Spese di lite. Pochi giorni prima (ma dopo il deposito del ricorso monitorio) e alcuni giorni dopo l’emissione del decreto ingiuntivo l’attrice opponente ha pagato € 474.389,91, motivo che ha giustificato, da un lato, la proposizione dell’opposizione per far rilevare la cessazione della materia del contendere per questa parte, dall’altro, la sospensione ex art. 649 CPC. Si ritiene, pertanto, che, essendo questa somma pari a circa il 40% (per la precisione, 42,18% arrotondati per difetto al 40%) dell’importo ingiunto, per questa stessa parte non IPAB non sia soccombente e gli giovi la compensazione delle spese di lite, che deve sostenere per il restante 60% secondo i criteri di seguito indicati ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come modificato dal DM 14 147/2022. Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale. Valore (attestato sul reale disputatum): € 650.244,07 → scaglione: € 520.001,00 – 1.000,000,00. Fasi: tutte tranne la decisionale, dato che Punto Service all’odierna udienza ha precisato le conclusioni e discusso richiamandosi alle precedenti difese. Tariffe: medie per le fasi di studio e introduttiva, minima per l’istruttoria, che è consistita solo nel deposito delle tre memorie, senza ammissione di prove; nulla per la decisionale, avvenuta con discussione orale per sostanziale richiamo agli atti di causa. IPAB, inoltre, è tenuta a rifondere a Punto Service le spese di lite del monitorio, che, essendo revocato il decreto, vanno qui di nuovo liquidate. Competenza: procedimento monitorio. Scaglione: € 1.000,001,00 – 2.000.000,00 (perché IPAB ha dimostrato di aver iniziato a pagare dopo il deposito ricorso monitorio, avvenuto il 14.9.2023). Tariffe: medie, ante DM 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022. Oltre spese di contributo unificato e € 27,00 per diritti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2019/2022 R.G. promossa da
IPAB SOGGIORNO BORSALINO CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LA PERSONA
contro
PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di € 474.389,91; conseguentemente revoca il n. 622/2022 (RG 1669/2022) emesso dal Tribunale di Vercelli l’11.10.2022 e, rigettata l’opposizione:
- condanna IPAB Soggiorno Borsalino a pagare a Punto Service coop. soc. a.r.l. € 650.244,07 oltre interessi secondo legge dal dovuto al saldo;
- condanna IPAB Soggiorno Borsalino a rimborsare a Punto Service coop. soc. a.r.l. le spese di lite, che si liquidano (nella misura del 60%) in € 8.647,80 per compensi, oltre a spese generali e accessori secondo legge + spese del procedimento monitorio, liquidate in € 7.073,00 per compensi, € 870,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 5 ottobre 2023
Il Giudice Dott. Edoardo Gaspari