Alessandria – Si complica la vicenda dello scandalo di Eco Program Flotte Spa, l’azienda di logistica con sede a Casei Gerola (PV) che fa capo alla famiglia Barabino. Tra gli indagati per associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta, citati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova, risultano, oltre ai due Barabino: il padre Anchelito di 95 anni (cui sono stati revocati gli arresti domiciliari nei giorni scorsi per motivi d’età) e il figlio Gianluca, 62 anni di Tortona, spiccano i nomi dell’avvocato Giuseppe Grosso, 54 anni di Bosco Marengo, che è anche “Responsabile dell’anticorruzione e trasparenza” del Gruppo Amag di Alessandria. Non basta perché nell’elenco degli indagati figurano il geometra Ezio Do’ di Arquata Scrivia, ex dipendente della Provincia di Alessandria e Vittoria Colacino, attuale presidente della commissione urbanistica ed edilizia del Comune di Tortona, nel 2019 assessora nella giunta Bardone, poi sostenuta dalla Lista Civica “SIamo Tortona” coordinata da Antonio Zanardi e Corrado Bonadeo, noto per la vicenda della Fondazione Crt di Torino che lo ha visto coinvolto insieme a Fabrizio Palenzona.
Per completezza di informazione pubblichiamo (a destra) l’elenco degli altri soggetti indagati dalla Procura della Repubblica di Genova ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art.416 del Codice Penale.
Dispositivo dell’art. 416 Codice Penale
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni(5).
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.