
Alessandria (Andrea Guenna) – Ecco cos’era l’asso nella manica che Vandone non ha potuto tirar fuori perché, per gravi motivi di salute, la sua posizione è stata stralciata dal processo contro di lui, Pier Carlo Fabbio e Carlo Alberto Ravazzano che devono rispondere di falso ideologico (e non di falso in bilancio come ci raccontano la Rai e qualche fogliaccio illeggibile), abuso d’ufficio e truffa ai danni dello Stato. Ha parlato per lui l’ottimo avvocato Cavallone che ha smontato l’accusa dimostrando che, al tempo dei fatti, Vandone, assessore al bilancio della Giunta Fabbio, per rimediare alla mancata richiesta della Compensazione Verticale alla Regione Piemonte da parte dell’allora ragioniere capo Antonello Zaccone (che è ragioniere capo anche oggi, nonostante che i suoi abbiano perso ed abbiano vinto gli altri), richiesta che avrebbe evitato in tutta semplicità lo sforamento del patto di stabilità, aveva postato alcuni residui passivi nel bilancio dell’anno dopo (il 2011) per non incappare nella sanzione. Luciano Vandone, che sa il fatto suo (è stato per decenni titolare di cattedra di Economia Internazionale all’Università di Genova, oltre che autore di molte pubblicazioni in materia, consulente della Bce per quanto riguarda la politica monetaria ed estensore della Legge Bassanini), aveva operato in base ad una serie di norme che consentivano quegli aggiustamenti.
Il SEC 95 e nuovo SEC 2010 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali) della U.E. (schema contabile utilizzato nella contabilità nazionale) e la Legge 5 maggio 2009 n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” agli articoli 1, 2, 12 (punto l) anticipano le norme previste nel Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, secondo la 5 maggio 2009, n. 42) modificato dal Decreto Legislativo 126 del 10 agosto 2014 che, peraltro, lascia inalterato il sistema contabile previsto dal 118/2011, norme che consentivano la decadenza dei residui che potevano essere saldati, previ nuovi accertamenti, nell’anno successivo. Il Pm Ghio – che non ha dubbi sulla responsabilità degli imputati, colpevoli, secondo lui, di essere intervenuti artificiosamente sul bilancio consuntivo del 2010 per rispettare il patto di stabilità – in realtà non si è accorto che il contesto legislativo era, al tempo dei fatti, radicalmente cambiato, essendo, prima, il regime articolato sulla regola del mantenimento dei residui (e sull’eccezione della loro decadenza), mentre dopo la regola è diventata la decadenza e l’eccezione il mantenimento. Questo, Vandone lo sapeva perfettamente (il Pm Ghio non è un professore universitario in economia e può anche ignorare questo aspetto) e avrebbe voluto deporre in merito, ma il solerte (forse anche troppo) dottor Sartore ha deciso che non può farlo e la sua posizione è stata stralciata dal processo. Meglio sarebbe stato rinviare l’udienza quando Vandone si fosse completamente ristabilito, ma i giudici, evidentemente, hanno fretta di chiudere e quindi si va avanti. In realtà, agli addetti ai lavori il sistema era noto perché il decreto 118 nasce da due articoli della legge 5 maggio 2009 numero 42, il primo e secondo articolo, ed è stato applicato in via sperimentale già nel 2010. La ragione dell’intervento legislativo è da ricercarsi nel fatto che la situazione che riguardava il Comune di Alessandria era diffusa, al punto che un centinaio di Comuni (Torino in testa) hanno fatto da cavia svolgendo una sperimentazione per testare la validità dei principi e quindi operando nel cancellare i residui, far decadere gli impegni a fine anno e riaccertarli ad inizio esercizio, sempre nel caso fossero reputati servire ancora. Altro che falso, altro che truffa, altro che abuso d’ufficio. Un conto dunque è l’inamovibilità dell’impegno, al punto da doverlo portare a residuo nel cambio d’anno solare, altro è lavorare per mantenere funzionalità all’Ente e garantirgli le risorse per le spese necessarie, senza dover alterare lo stock dei residui. A questo punto appare del tutto evidente che quanto ha fatto Vandone, non solo era lecito, ma addirittura obbligatorio per la regolare gestione dell’Ente stesso.
Per essere ancora più chiari, nel D.Lgs. 118/2011 al Titolo I – Art. 3, comma 4, IV capoverso si legge: “Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate”, e al V capoverso si legge ancora: “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadere”. Ed è esattamente quello che ha fatto Vandone con l’approvazione di Fabbio. È la legge italiana, non la favoletta di Cappuccetto Rosso.

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