R.G.P.M. 581/21
R.G. Trib. 4256/22
Sentenza n. 3516/25 del 15/10/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
– SEZIONE SECONDA –
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dott.ssa Simonetta LOVESIO
In data 15/10/25 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nei confronti di:
CASTELLARO Paola, nata il 09/10/1967 a Genova, assistita e difesa di fiducia dall’Avv.to Matteo Mezzapesa del Foro dl Genova ed elettivamente domiciliata presso il difensore (nomina difensore ed elezione di domicilio come da atto di nomina depositato in Procura il 15.1.2021)
LIBERA PRESENTE
IMPUTATA
del delitto p. e p. dall’art. 595 comma terzo del codice penale perché, pubblicando sul proprio profilo social Facebook un post (visibile da tutti gli iscritti) contenente la seguente frase, rivolta alla defunta ex Presidente della Regione Calabria On.le Jole Santelli ” Evvai!!! Una MAFIOSA di meno!!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio, ecc.ecc.” offendeva la reputazione di quest’ultima. Fatto aggravato dall’uso del mezzo di pubblicità.
In Genova, il 15/10/2020.
Persone offese:
- l) Paola Santelli, nata a Cosenza il 04/11/1973 ed elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia to Sabrina Rondinelli del Foro di Catanzaro, con studio ln Catanzaro, Corso Mazzini 74;
2) Roberta Santelli, nata a Cosenza il 23/1 1/1971 ed elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia Avv.to Sabrina Rondinelli del Foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro, Corso Mazzini 74.
CONCLUSIONI
Il PUBBLICO MINISTERO chiede emettersi sentenza di non doversl procedere per essere il reato estinto per esito positivo della messa alla prova.
Il DIFENSORE DELL’IMPUTATA si associa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio regolarmente notificato 1’imputata Castellaro Paola è stata chiamata davanti a questo Tribunale per rispondere del reato di cui in epigrafe.
All’udienza del 2 dicembre 2024 preliminarmente le parti offese Paola e Roberta Santinelli si sono costituite parti civili e l’imputata ha avanzato istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
All’udienza del 19 febbraio 2025, con ordinanza alla cui motivazione si rimanda, 1’imputata è stata ammessa alla prova.
In data 6 ottobre 2025 è stata depositata in cancelleria la relazione conclusiva di cui all’art. 464 septies c.p.p. dalla quale risulta che l’lmputata ha rispettato le prescriziOlll St£ìbilite svolgendo con precisione ed impegno (per la durata di giorni ottantuno) il lavoro di pubblica utilità indicato nell’ordinanza, ha effettuato il versamento di euro 4000,00 previsto e mantenendo contattl regolari con l’UEPE. L’esito della messa alla prova deve pertanto ritenersi positlvo e ciò comporta l’estinzione del reato ex art. 168 ter c.p..
P.Q.M.
Visto 1’art. 464 septies c.p.p.
DICHIARA
Non doversi procedere nel confronti di Castellaro Paola perché il reato a lei ascritto è estinto per esito positivo della messa alla prova. Genova, 15 ottobre 2025
IL Giudice Onorario (Dott.ssa Simonetta Lovesio )
FIRMATO E DEPOSITATO
il 21/10/2025 alle ore 11:39 LOVESIO SIMONETTA 0094
ORIO NADIA
Depositata in cancelleria la sentenza n. 3516 del 15/10/2025
21/10/2025 14:50
